Fatturazione elettronica B2B: conservazione

di il
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Fatturazione elettronica B2B: conservazione

Apro un nuovo argomento, per "chiudere" il cerchio: la conservazione.
Fermo che non ha il minimo senso (direi che il 99.999% butta via tutto quanto dopo 5 anni, soprattutto nel caso di documenti saldati), propongo quanto ho "elucubrato", vediamo che ne pensate.

PREMESSA: mi riferisco alla conservazione PEC, non SDI.

A norma del CAD la conservazione di un documento digitale presuppone due elementi
(1) che sia firmato digitalmente
(2) che abbia una data certa (tipicamente marca temporale)
(3) - è possibile marcare temporalmente un indice con gli hash -

Partiamo dalle fatture ATTIVE.

Per quanto mi riguarda si possono configurare i seguenti casi
- [1] conservo la ricevuta pec di CONSEGNA. Essa ha la data indicata dal gestore PEC, e la firma digitale del gestore PEC (es. aruba), e il file spedito direttamente nell'allegato. QUINDI direi che sia 1 che 2 sono soddisfatti: ho la prova di aver inviato a AdE un certo file, e che AdE l'ha ricevuto, in una certa data.

C'è la possibilità dello scarto, quindi
- [2] conservo la notifica AdE, a "Ricevuta di consegna".
Essa riporta
- la firma di Sogei Spa (anche se il certificato scade dopo 3 anni, oggi è valido)
- IdentificativoSdI
- il nome del file (che auspicabilment è lo stesso della ricevuta di consegna PEC)
- data e ora RICEZIONE e CONSEGNA [quindi per me il requisito della data certa è OK)
- la descrizione (trasmesso sul canale) = il messaggio NON è stato scartato, anzi è stato lavorato e consegnato
- l'hash sha256 della fattura. Questo consente di verificare che quello nella PEC di consegna sia identico.

Riassumendo per come la vedo io, con quei due file, posso
A- provare che la fattura è stata ricevuta, lavorata e spedita da AdE (ricevuta di consegna)
B- data e ora in cui è stata ricevuta-consegnata (ricevuta di consegna)
C- avendo l'hash (sempre nella ricevuta di consegna) posso produrre nel caso il file fattura originale
(col medesimo hash) per eventuali controlli

Operativamente penso di preparare un "pacchetto di conservazione" fatto da
- PDF con elenco dei file, e loro hash, suddiviso tra fattura, EML inviato, accettazione PEC, consegna PEC, ricevuta Ade
in realtà come detto solo la ricevuta ade+fattura iniziale (/consegna pec) sarebbero sufficienti, ma visto che li ho li metto tutti
- i vari file sopra indicati

Zipperei tutto (per avere qualcosa di "facilmente" spostabile in un colpo solo) e bon (il formato ZIP è consentito nella PA), fine del dramma.

---
Può darsi mi venga voglia, ma anche no, di comprare delle marche temporali da aruba da apporre sul file ZIP, in modo da evitare ogni possibile contestazione per la scadenza del certificato Sogei (gli idioti potevano metterne uno con scadenza 20 anni, visto che li fanno loro, ma evidentemente vogliono rendere la vita difficile).

Che ne pensate?

1 Risposte

  • Re: Fatturazione elettronica B2B: conservazione

    DL dicembre 2017 n. 217, con modifiche al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale):
    http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/12/18G00003/sg

    In particolar art. 20 introduce una cosa "strana", cioè rilassa i requisiti
    di individuazione (parla di maniera manifesta e inequivoca) dei documenti, ma vabbè


    Il documento
    informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
    l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi
    e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica
    qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,
    previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un
    processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo
    71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e
    immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca,
    la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi,
    l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della
    forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili
    in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
    integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del
    documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
    conformita' alle Linee guida.».
    b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    «1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
    o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica,
    salvo che questi dia prova contraria.



    Quindi, anche se superfluo, per evitare ogni genere di contestazione,
    io andrei di
    (a) sempre firma digitale sulle fatture. così è immediato ricondurlo al titolare
    (b) anche se mi pesa [essendo superflua dal punto di vista tecnico] marca temporale
    per data e ora, e buonanotte.
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