Reverse charge interno

di il
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Reverse charge interno

Io ho trovato solo queste notizie in merito al reverse charge interno.

Integrazione mediante autofattura elettronica
Per quanto sopra esposto, Assosoftware aveva proposto di considerare come valevole l’avvenuta integrazione sui libri contabili, senza necessità di produrre documenti aggiuntivi da inviare in conservazione, ma sfortunatamente questo suggerimento non è stato colto dall’Amministrazione finanziaria, che, nel corso degli ultimi forum tenutisi con la stampa specializzata, e successivamente pubblicando le Faq, ha fornito la soluzione tecnica affinché si possa procedere con integrazione anche laddove si utilizzi il servizio di conservazione gratuito delle Entrate.

I funzionari intervenuti, infatti, hanno segnalato come l’integrazione (che di fatto si presenta come una autofattura che richiama il documento originario da cui scaturisce l’obbligo di integrazione dell’imposta), possa essere predisposta mediante “autofattura elettronica”, codice TD20. Predisponendo l’operazione di integrazione in elettronico, questa potrà essere trasmessa al sistema di interscambio, e così operando anche tale file XML verrà portato automaticamente in conservazione sostitutiva dal servizio dell’Agenzia delle Entrate. Chiaramente, in questo caso, il documento di integrazione non sarà conservato abbinato al documento originario, ma comunque conosciuto e conservato dall’Agenzia.

Conclusioni
In conclusione il quadro sin qui tracciato, per quanto riguarda il processo di integrazione di fatture soggette a reverse charge interno, risulta alquanto curioso. Se si predispone un separato documento, infatti, l’informazione non viene trasmessa al sistema di interscambio, ma solo “custodita” con la fattura originale grazie ad un servizio di conservazione sostitutiva a pagamento. Diversamente, se si procede con autofattura elettronica, l’informazione perviene al Sistema di Interscambio e viene da questo conservata, ma non abbinata alla fattura originaria. Sul punto è quanto mai opportuno che si intervenga con una semplificazione delle procedure, magari nel senso indicato da Assosoftware, il che obbligherebbe tutti ad adottare la procedura di auto fatturazione in formato XML.



a quanto pare, contrariamente a quanto noto, il codice TD20 oltre che per autofattura da emettere nel caso di mancato ricevimento di fattura da parte del fornitore, deve essere utilizzato anche per il reverse charge interno.


Qualcuno ha notizie differenti da quanto indicato?

30 Risposte

  • Re: Reverse charge interno

    dario46 ha scritto:


    Io ho trovato solo queste notizie in merito al reverse charge interno….a quanto pare, contrariamente a quanto noto, il codice TD20 oltre che per autofattura da emettere nel caso di mancato ricevimento di fattura da parte del fornitore, deve essere utilizzato anche per il reverse charge interno.


    Qualcuno ha notizie differenti da quanto indicato?
    Ciao Dario.
    Nessuna novità all'orizzonte, per quanto ne so io, a tale riguardo.
    A me parrebbe comunque non congruo utilizzare il codice TD20 per un'autofattura di reverse charge.
    Come faresti a distinguerla da un'autofattura per mancato ricevimento di fattura da un fornitore?
    Credo e spero che a breve l'AdE fornisca ulteriori e assolutamente necessari chiarimenti.
    Mi unisco al tuo invito ad esortare chi fosse a conoscenza di nuove disposizioni a pubblicarle su questo forum.
  • Re: Reverse charge interno

    ettore56 ha scritto:


    dario46 ha scritto:


    Io ho trovato solo queste notizie in merito al reverse charge interno….a quanto pare, contrariamente a quanto noto, il codice TD20 oltre che per autofattura da emettere nel caso di mancato ricevimento di fattura da parte del fornitore, deve essere utilizzato anche per il reverse charge interno.


    Qualcuno ha notizie differenti da quanto indicato?
    Ciao Dario.
    Nessuna novità all'orizzonte, per quanto ne so io, a tale riguardo.
    A me parrebbe comunque non congruo utilizzare il codice TD20 per un'autofattura di reverse charge.
    Come faresti a distinguerla da un'autofattura per mancato ricevimento di fattura da un fornitore?
    Credo e spero che a breve l'AdE fornisca ulteriori e assolutamente necessari chiarimenti.
    Mi unisco al tuo invito ad esortare chi fosse a conoscenza di nuove disposizioni a pubblicarle su questo forum.
    condivido le tue perplessità. speriamo che entro il 31.1 ci illuminino da Roma
  • Re: Reverse charge interno

    dario46 ha scritto:


    ettore56 ha scritto:


    dario46 ha scritto:


    Io ho trovato solo queste notizie in merito al reverse charge interno….a quanto pare, contrariamente a quanto noto, il codice TD20 oltre che per autofattura da emettere nel caso di mancato ricevimento di fattura da parte del fornitore, deve essere utilizzato anche per il reverse charge interno.


    Qualcuno ha notizie differenti da quanto indicato?
    Ciao Dario.
    Nessuna novità all'orizzonte, per quanto ne so io, a tale riguardo.
    A me parrebbe comunque non congruo utilizzare il codice TD20 per un'autofattura di reverse charge.
    Come faresti a distinguerla da un'autofattura per mancato ricevimento di fattura da un fornitore?
    Credo e spero che a breve l'AdE fornisca ulteriori e assolutamente necessari chiarimenti.
    Mi unisco al tuo invito ad esortare chi fosse a conoscenza di nuove disposizioni a pubblicarle su questo forum.
    condivido le tue perplessità. speriamo che entro il 31.1 ci illuminino da Roma
    pensandoci..
    non è che ADE si rende conto che questa TD20 è relativa a rev charge interno perchè cedente=cessionario ?
  • Re: Reverse charge interno

    dario46 ha scritto:


    ….pensandoci..
    non è che ADE si rende conto che questa TD20 è relativa a rev charge interno perchè cedente=cessionario ?
    Potrebbe essere, ma dovrebbe esserci, comunque, almeno una precisazione ufficiale. Non credi?
  • Re: Reverse charge interno

    ettore56 ha scritto:


    dario46 ha scritto:


    ….pensandoci..
    non è che ADE si rende conto che questa TD20 è relativa a rev charge interno perchè cedente=cessionario ?
    Potrebbe essere, ma dovrebbe esserci, comunque, almeno una precisazione ufficiale. Non credi?
    concordo. è il minimo sindacale. speriamo entro il 31.1
  • Re: Reverse charge interno

    dario46 ha scritto:


    ...concordo. è il minimo sindacale. speriamo entro il 31.1
    Se può essere utile, oggi ho avuto modo di confrontarmi con il comcessionario di una nota software house italiana e con il suo commercialista, proprio per le autofatture di reverse charge interno.
    Il consiglio che mi è stato dato da entrambi, anche su indicazione ufficiale della software house, è stato quello di continuare ad emettere un documento contabile interno (autofattura o copia della fattura d'acquisto), numerarlo con una numerazione differente da quella utilizzata per le fatture elettroniche inviate al SdI (per esempio "aut001"), e registrarlo su un registro iva diverso, quindi con numero di protocollo differente da quello utilizzato per le fatture elettroniche, giusto per averle differenziate anche in fase di liquidazione IVA.
    Non si ritiene debba essere necessario nè inviare l'autofattura al SdI , nè mandarla in conservazione sostitutiva.
    Questo fino a quando non usciranno nuove disposizioni ufficiali da parte dell'AdE.
    Spero ti possa essere utile.
  • Re: Reverse charge interno

    ettore56 ha scritto:


    dario46 ha scritto:


    ...concordo. è il minimo sindacale. speriamo entro il 31.1
    Se può essere utile, oggi ho avuto modo di confrontarmi con il comcessionario di una nota software house italiana e con il suo commercialista, proprio per le autofatture di reverse charge interno.
    Il consiglio che mi è stato dato da entrambi, anche su indicazione ufficiale della software house, è stato quello di continuare ad emettere un documento contabile interno (autofattura o copia della fattura d'acquisto), numerarlo con una numerazione differente da quella utilizzata per le fatture elettroniche inviate al SdI (per esempio "aut001"), e registrarlo su un registro iva diverso, quindi con numero di protocollo differente da quello utilizzato per le fatture elettroniche, giusto per averle differenziate anche in fase di liquidazione IVA.
    Non si ritiene debba essere necessario nè inviare l'autofattura al SdI , nè mandarla in conservazione sostitutiva.
    Questo fino a quando non usciranno nuove disposizioni ufficiali da parte dell'AdE.
    Spero ti possa essere utile.
    ciao,
    sto già percorrendo questo sentiero.
    ho fatto aprire un sezionale nuovo ai miei clienti esclusivamente per gestire l'autofattura rev charge interno e numerarla e registrarla come hai evidenziato.
    il problema è dovuto al fatto che devo inviare, all'ade l'autofattura in xml per la conservazione, per i miei clienti che gestiscono le fatture elettroniche in autonomia come da questa frase che ho già postato poco sopra

    I funzionari intervenuti, infatti, hanno segnalato come l’integrazione (che di fatto si presenta come una autofattura che richiama il documento originario da cui scaturisce l’obbligo di integrazione dell’imposta), possa essere predisposta mediante “autofattura elettronica”, codice TD20. Predisponendo l’operazione di integrazione in elettronico, questa potrà essere trasmessa al sistema di interscambio, e così operando anche tale file XML verrà portato automaticamente in conservazione sostitutiva dal servizio dell’Agenzia delle Entrate. Chiaramente, in questo caso, il documento di integrazione non sarà conservato abbinato al documento originario, ma comunque conosciuto e conservato dall’Agenzia.
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  • Re: Reverse charge interno

    dario46 ha scritto:


    ...ciao,
    sto già percorrendo questo sentiero.
    ho fatto aprire un sezionale nuovo ai miei clienti esclusivamente per gestire l'autofattura rev charge interno e numerarla e registrarla come hai evidenziato.
    il problema è dovuto al fatto che devo inviare, all'ade l'autofattura in xml per la conservazione, per i miei clienti che gestiscono le fatture elettroniche in autonomia come da questa frase che ho già postato poco sopra

    I funzionari intervenuti, infatti, hanno segnalato come l’integrazione (che di fatto si presenta come una autofattura che richiama il documento originario da cui scaturisce l’obbligo di integrazione dell’imposta), possa essere predisposta mediante “autofattura elettronica”, codice TD20. Predisponendo l’operazione di integrazione in elettronico, questa potrà essere trasmessa al sistema di interscambio, e così operando anche tale file XML verrà portato automaticamente in conservazione sostitutiva dal servizio dell’Agenzia delle Entrate. Chiaramente, in questo caso, il documento di integrazione non sarà conservato abbinato al documento originario, ma comunque conosciuto e conservato dall’Agenzia.
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    Sì, di questo ne avevamo già "parlato" tempo addietro. Rimane sempre comunque il problema dell'interpretazione di quel benedetto codice "TD20", che, secondo me, potrebbe dare adito a inaspettate interpretazioni.
    Comunque, considerando che l'autofattura per operazioni di reverse charge interno non sono obbligatoriamente da trasmettere alla'AdE, non sono obbligatoriamente da inviare alla conservazione sostitutiva (confermato anche dal mio commercialista) e che, per i primi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà di emissione di fatture elettroniche, non verranno sanzionati eventuali errori (ovviamente escluse le mancate fatturazioni!), io consiglio ai miei clienti di procedere come hanno fatto fino al 31 dicembre 2018, in attesa di delucidazioni che dovrebbero arrivare entro il 31 gennaio p.v., e comunque, spero, non oltre il 30 giugno p.v.
  • Re: Reverse charge interno

    P.S.:
    Teniamoci comunque aggiornati, nell'interesse comune.
    Ciao.
  • Re: Reverse charge interno

    ettore56 ha scritto:


    P.S.:
    Teniamoci comunque aggiornati, nell'interesse comune.
    Ciao.

    sarebbe bello però trovare altri portatori di fieno.
    ciao
  • Re: Reverse charge interno

    dario46 ha scritto:


    ettore56 ha scritto:


    P.S.:
    Teniamoci comunque aggiornati, nell'interesse comune.
    Ciao.

    sarebbe bello però trovare altri portatori di fieno.
    ciao
  • Re: Reverse charge interno

    Ragazzi.. per me l'autofattura di reverse charge.. è molto semplice, come scritto nel manuale della fatturazione elettronica..

    va' semplicemente inserito come modalità di documento il TD20 e come codice iva N6..

    Io preferisco comunque avere un sezionale diverso per distinguerle..
    Fattalità faccio 3 importazioni l'anno e una è sto mese..
  • Re: Reverse charge interno

    grigomax ha scritto:


    Ragazzi.. per me l'autofattura di reverse charge.. è molto semplice, come scritto nel manuale della fatturazione elettronica..

    va' semplicemente inserito come modalità di documento il TD20 e come codice iva N6..

    Io preferisco comunque avere un sezionale diverso per distinguerle..
    Fattalità faccio 3 importazioni l'anno e una è sto mese..
    Hai ripetuto quanto detto finora.
    L'unica inesattezza che hai indicato è quando parli di importazione.
    Il post iniziale si riferiva al rev charge interno (come lo chiama ADE) che è poi riferito alle fatture art. 17 ricevute da operatori con partita iva italiana.
    Le mie perplessità, comuni a quelle di ettore56, erano dovute al fatto che TD20 è indicato come autofattura per mancata ricezione della corrispondente fattura dal fornitore.

    Cmq io non ho ancora aggiornamenti sull'argomento.
  • Re: Reverse charge interno

    Si. certo, hai ragione.., però se noti la differenza se lo fai come autofattura, perché non ti è arrivata la fattura del fornitore, dovresti mettere l'iva normale ovvero 22.. se fosse estera l'iva deve essere con N6..

    ecco..
    inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

    Ora non so se tu intendi su come registrarle in contabilità nel piano dei conti come calcolare la liquidità iva..

    Questo è quello che dice il file...

    Tu che ne dici.. ?
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